Art. 11.
(Diritto familiare all'abitazione e istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).

      1. Lo Stato riconosce il diritto della famiglia a un'abitazione adeguata alle sue esigenze e a tale fine attua interventi programmatici che prevedono la progettazione di nuove abitazioni e il recupero di quelle già esistenti, anche mediante l'utilizzo di abitazioni tenute disabitate, nel rispetto delle esigenze generali e familiari, con particolare riferimento alle famiglie numerose e di nuova formazione, nonché a quelle in cui sono presenti soggetti anziani o disabili.
      2. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      3. Il Fondo interviene, su richiesta degli interessati, presentata presso l'istituto di credito concessionario del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini della copertura dei costi delle procedure bancarie e delle spese notarili relativi al mutuo che i mutuatari non sono in grado di coprire. I mutuatari possono richiedere di posticipare il pagamento delle rate del mutuo, nonché la data di scadenza finale del medesimo, che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate ai sensi della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente. La richiesta di posticipo delle rate è coperta dalle stesse garanzie presentate per ottenere il mutuo.

 

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      4. Il posticipo delle rate richieste ai sensi del comma 3 è consentito fino a un massimo totale di diciotto mesi e può essere richiesto per un massimo di due volte, salvo l'avvenuto inizio di azioni esecutive avviate per il recupero delle medesime rate da parte dell'istituto di credito interessato.
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo.
      6. All'onere previsto dal comma 2, pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede, quanto a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui al citato articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006.